federalismo_fiscaleLe commissioni parlamentari deputate ad esaminare lo schema di decreto attuativo del federalismo fiscale relativo all’autonomia di entrata per regioni e province, nonché determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario il 24 marzo scorso hanno dato parere favorevole sul testo del decreto riveduto con l’aggiunta di alcune osservazioni. Il provvedimento era all’esame delle commissioni parlamentari dal 10 gennaio 2011.

Il presidente della conferenza delle regioni Errani – a proposito del decreto –ha affermato che “sono stati accolti e finiranno poi nel testo relativo al federalismo fiscale regionale una serie di importanti emendamenti, relativi ai fondi di perequazione, alla manovrabilità dell’addizionale IRPEF, che non dovrà comportare aggravio fiscale e che dovrà partire dal 2013, ai meccanismi di garanzia della copertura finanziaria a fronte di minori gettiti”.

Il decreto in sintesi individua le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e dispone la contestuale soppressione dei trasferimenti statali. A decorrere dal 2013 verrà rideterminata l’addizionale regionale all’Irpef, con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente; la rideterminazione deve comunque garantire alle regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali che della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, entrambe disposte dallo schema in esame. All’aliquota così rideterminata si aggiungono le eventuali maggiorazioni dell’addizionale, attualmente pari all’ 0,9%, che ciascuna regione può effettuare nel limite dello 0,5% fino al 2013, dell’1,1% per il 2014 e del 2,1% dal 2015; qualora peraltro la maggiorazione sia superiore allo 0,5% la parte eccedente tale quota non si applica ai contribuenti titolari di redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito (fino a 15.000 euro).

Alle regioni spetta altresì una compartecipazione al gettito Iva, che per gli anni 2011 e 2012 viene calcolata in base alla normativa vigente, mentre dal 2013 sarà fissata in misura pari al fabbisogno sanitario “in una sola regione”.

Il finanziamento delle province si incentra principalmente: a) sull’ imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori (RC auto), che diviene tributo proprio derivato con aliquota del 12,5%, manovrabile dal 2011 in aumento o in diminuzione nella misura di 3,5 punti percentuali; b) sulla compartecipazione provinciale all’Irpef, a compensazione, dal 2012, della soppressione dei trasferimenti statali alle province nonché dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, (anch’essa soppressa, con attribuzione del gettito allo Stato). Rimane inoltre ferma la vigente attribuzione alle province dell’imposta provinciale di trascrizione, di cui peraltro viene previsto un riordino finalizzato, per gli atti soggetti all’Iva, al passaggio dall’attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli. Inoltre, analogamente ai criteri già applicati nei confronti dei finanziamenti regionali ai comuni, anche i trasferimenti regionali destinati al finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, dal 2013, con compensazione a valere sull’istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale; il gettito di tale compartecipazione affluisce, in misura non superiore al 30%, ad un fondo sperimentale di riequilibrio regionale, di durata triennale, per essere poi devoluto ad ogni singola provincia, previo accordo.

Viene inoltre istituito dal 2012 un fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, di durata biennale, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all’Irpef, che ha la finalità di assicurare in forma territorialmente equilibrata l’attribuzione dell’autonomia di entrata alle province.

Il provvedimento dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 42/09 sul federalismo fiscale, allo scopo di disciplinare l’autonomia impositiva delle regioni e delle province.

Cosa prevede il decreto legislativo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo nella seduta del 7 ottobre 2010. Sullo schema di decreto attuativo è stata sancita il 16 dicembre 2010 una intesa in sede di conferenza Unificata.

Il provvedimento dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 42/09 sul federalismo fiscale, allo scopo di disciplinare l’autonomia impositiva delle regioni e delle province.

Regioni
Dal 2012, sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni. Queste potranno aumentare e diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base entro tetti fissati, stabilire aliquote differenziate in base al reddito; disporre detrazioni e utilizzare tale strumento come mezzo di attuazione di politiche sociali, a carico del proprio bilancio e senza forme di compensazione. Nel caso in cui la regione sia impegnata nel piano di rientro sanitario le detrazioni sono sospese.

Dal 2013 le regioni potranno determinare d’intesa con i comuni una compartecipazione degli stessi alla addizionale regionale dell’IRPEF.

Alle regioni spetta anche una compartecipazione all’IVA. Le regioni possono ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle.

Il fondo perequativo, istituito dal 2014, è alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione all’IVA. In ogni caso è contemplata una gradualità nel funzionamento di tale fondo con adeguamento dalla spesa storica ai costi standard, ad eccezione del settore sanitario dove la spesa coincide con il fabbisogno standard determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario,

Province
A decorrere dal 2012 sono soppressi i trasferimenti statali alle Province delle Regioni a Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza, contestualmente diventa tributo proprio l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

L’imposta provinciale sulle trascrizioni rimane alle Province, mentre a decorrere dal 2012, spetta a ciascuna Provincia una compartecipazione all’accisa sulla benzina.

Dal 2012 è soppressa l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica e il gettito va allo Stato; dal 2013 le regioni sopprimono i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle province e determinano d’intesa con le stesse una compartecipazione alla tassa automobilistica sugli autoveicoli.

Perequazione
Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2016, un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, le cui modalità di alimentazione sono stabilite previo accordo in Conferenza unificata con DPCM salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello stato.

Sanità
A decorrere dal 2013 il fabbisogno standard del settore sanitario è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario, distinguendo la quota destinata alle province e regioni autonome.

I costi e i fabbisogni standard regionali verranno determinati annualmente.

Fonte: Camera dei deputati

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale_decreto/